La detrazione riguardano tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
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miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
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installazione di pannelli solari;
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sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
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interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
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Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi:
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interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
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schermature solari;
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caldaie a biomassa;
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caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
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Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi:
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interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
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pompe di calore;
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sistemi di building automation;
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collettori solari per produzione di acqua calda;
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scaldacqua a pompa di calore;
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generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
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Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi:
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interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
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Importo massimo spesa detraibile:
L’importo massimo di spesa ammessa cambia in base alla tipologia di lavorio effettuato.
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100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
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60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
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30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
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60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.